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Pontecorvo – Riforma dello Statuto: ecco tutte le novità, articolo per articolo, per i cittadini

La riforma ha riguardato il Titolo III dello Statuto comunale. Sono stati istituzionalizzati i Comitati di Quartiere, le consulte di Settore, i Forum dei cittadini, le Petizioni collettive, il Potere di proposta deliberativa dei cittadini. Ci sono poi i Referendum comunali: Consultivo e propositivo. Infine le Istanze. C’è poi il rapporto con il mondo dell’associazionismo. 

Ecco le analitiche modifiche apportate: al  Capo I gli articoli dal 40 a  al 45 sono stati sostituiti come di seguito:

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 40  – Principi generali

  1. Il Comune di Pontecorvo valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dai successivi articoli e può autorizzare la diretta partecipazione di esse al procedimento amministrativo o idonee forme di consultazione e di accesso agli atti amministrativi.
  2. I criteri generali e le forme di partecipazione saranno stabiliti periodicamente  in sede di regolamento dal Consiglio Comunale, senza creare diversità di trattamento tra organizzazioni di volontariato appartenenti alle stesse categorie.

Art. 41 – Organismi di partecipazione

Comitati di quartiere

  1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita civico-amministrativa riconoscendo ai cittadini stessi la possibilità di costituire i Comitati di Quartiere.
  2. Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale che con specifico regolamento ne stabilirà:   
  • le finalità, i compiti, le funzioni e i poteri;
  • la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;
  • le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;
  • l’accesso all’informazione e agli atti;
  • l’utilizzazione di mezzi e strumenti;
  • le relazioni con le istituzioni.

Consulte di settore

  1. Al fine di permettere l’effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale è prevista la possibilità da parte del Comune di istituire consulte cittadine nei seguenti settori:
  2. Commercio, agricoltura e lavoro;
  3. Attività sociali e problematiche giovanili;
  4. Cultura, istruzione, sport e tempo libero;
  5. Qualità della vita e dell’ambiente. 
  6. Qualora se ne ravvisi la necessità, nell’ambito del successivo regolamento di partecipazione sarà possibile prevedere la previsione di ulteriori settori d’intervento.
  7. Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale che con specifico regolamento ne stabilirà:   
  • le finalità, i compiti, le funzioni e i poteri;
  • la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;
  • le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;
  • l’accesso all’informazione e agli atti;
  • l’utilizzazione di mezzi e strumenti;
  • le relazioni con le istituzioni.

Forum dei Cittadini

  1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, in altre parole riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative, che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
  2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale, sub-comunale o sovra comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
  3. Ad essi partecipano gli interessati e i rappresentanti dell’amministrazione responsabili delle materie inserite all’ordine del giorno.
  4. I forum possono essere convocati anche in base ad una richiesta di almeno 50 (cinquanta) cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta la presenza.
  5. Il regolamento di partecipazione stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 42 – Petizioni collettive

  1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgere istanza in forma collettiva agli Organi dell’Amministrazione Comunale per sollecitare interventi e questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
  2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità alcuna in calce al testo della petizione, ma la stessa deve contenere necessariamente l’indicazione del domicilio eletto e del rappresentante comune a tutti i sottoscrittori per consentire ogni possibile comunicazione da parte del Sindaco o del Responsabile dell’Ufficio.
  3. Qualora la petizione inoltrata al Sindaco sia sottoscritta da persone che siano anche elettori o contribuenti iscritti nei ruoli di questo Comune in un numero complessivo pari ad almeno  100 (cento), si crea l’obbligo giuridico di fornire entro sessanta giorni adeguata risposta scritta a carico del Sindaco o del Responsabile dell’Ufficio. Quando il contenuto delle stesse sia ritenuto di rilevante interesse collettivo possono essere esaminate direttamente o portate all’attenzione della Giunta Comunale o del Consiglio.
  4. Nelle altre ipotesi esse non sono configurabili come petizioni collettive e quindi non creano obbligo alla risposta.

Art. 43 – Potere di proposta deliberativa dei cittadini

  1. Le proposte di deliberazione consiliare o di giunta devono essere indirizzate al Sindaco, ed essere sottoscritte da almeno 300 (trecento) persone aventi residenza nel territorio comunale e/o attività economiche o sociali  che operano nel Comune di Pontecorvo, con nome, cognome, indirizzo, data di nascita, firma autenticata nei modi di legge e presentate all’ufficio Protocollo del Comune.
  2. Il Sindaco, con l’ausilio del Segretario Comunale, acquisiti i pareri dei responsabili di Area, provvederà entro 30 giorni ad assegnare la proposta all’organo consiliare o alla giunta per la trattazione di merito.
  3. Il Consiglio Comunale o la Giunta esaminerà la proposta nella prima seduta utile dopo l’assegnazione da parte del Sindaco e, comunque, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla stessa assegnazione.
  4. Nella predisposizione dell’atto amministrativo l’organo consiliare o la giunta si avvarrà della opportunità di ricercare approfondimenti ed accordi con i proponenti al fine del miglior perseguimento del pubblico interesse, tenendo anche conto della indispensabile copertura finanziaria dell’atto deliberativo susseguente.

Art. 44 – Referendum comunali

  1. Gli istituti referendari, previsti esclusivamente nelle materie di interesse comunale, possono essere propositivi e consultivi.
  2. Apposito regolamento disciplinerà modalità e criteri dell’iter referendario.
  3. La Commissione di Garanzia preposta a decidere sulla regolarità ed ammissibilità dei referendum, è composta da cinque componenti esterni scelti dalla Commissione Elettorale tra personalità di comprovata esperienza quali:
  • professori universitari in materie giurispubblicistiche;
  • avvocati amministrativisti e costituzionalisti;
  • esperti e cultori della materia delle autonomie locali.
  1. La Commissione di Garanzia di cui al comma precedente, decide secondo criteri scientifici e tecnico-giuridici e con adeguata motivazione. 

Art. 44 bis – Referendum propositivo

  1. E’ previsto il referendum propositivo su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini, che abbiano diritto al voto ed iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Comune riconosce all’istituto carattere fondamentale di democrazia e ne favorisce lo svolgimento.
  2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivo le seguenti materie:
  • gli atti inerenti la limitazione della tutela di diritti delle minoranze etniche e religiose;
  • qualunque atto dovuto dall’amministrazione in forza di disposizioni normative vigenti;
  1. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Sindaco.
  2. La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed univoco, deve essere presentata al Sindaco che entro trenta giorni la trasmette alla Commissione di Garanzia di cui al precedente articolo 44, per le rispettive competenze.
  3. Qualora gli organi competenti deliberino prima del suo svolgimento sui contenuti del referendum, la Commissione di Garanzia decide se la consultazione popolare non debba più tenersi o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

Art. 44 ter – Referendum consultivo

  1. Il Consiglio Comunale può promuovere un referendum consultivo su qualunque argomento di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (ossia la metà più uno dei partecipanti alla votazione, compreso il Sindaco) o lo promuove su richiesta del 15% degli elettori come indicati nel precedente art. 44 bis, 1° comma.
  2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
  • gli atti per i quali è inammissibile il referendum propositivo;
  • i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;
  • i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
  • i provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
  • le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o le decadenze.

Art. 44 quater  – Norme comuni sui Referendum

  1. Nel caso di referendum consultivo o propositivo, gli organi competenti del Comune debbono deliberare sull’oggetto del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.
  2. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla Camera dei Deputati e dei referendum.
  3. Non possono essere tenuti contemporaneamente più di tre referendum. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre referendum sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta.
  4. Con riferimento ai referendum propositivi, ove il risultato della consultazione sia negativo, lo stesso quesito non può essere riproposto per i successivi cinque anni.

Art. 45 – Istanze

  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. .

Al Capo III è sostituito l’articolo 53 ed è aggiunto l’articolo 53/bis, e all’articolo  55 la parola “verranno” viene sostituita con la parola “dovranno”,  come di seguito riportato:

Art. 53 – Rapporti tra Comune ed Associazioni

(Principi generali)

  1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza e promuove le libere forme associative presenti sul proprio territorio, la loro costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione e partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune stesso.
  2. La collaborazione tra Amministrazione e Associazioni si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  3. Fiducia e rispetto reciproco: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e le Associazioni improntano i loro rapporti alla fiducia e al rispetto reciproco e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
  4. Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con le Associazioni e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
  5. Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e delle Associazioni, quale elemento centrale nella relazione reciproca, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
  6. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
  • sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo, anche mediante la stipula di convenzioni per la loro attuazione, privilegiando le proposte in forma progettuale;
  • favorisce, anche attraverso i propri mezzi di comunicazione, l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti l’associazionismo;
  • garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
  • affida ad associazioni e/o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e di interesse pubblico in generale da gestire in forma sussidiaria ed integrata rispetto all’Ente, assegnando i fondi eventualmente necessari.

Art. 53 bis – Rapporti tra Comune ed Associazioni

(Albo delle Associazioni)

  1. E’ istituito un Albo delle Associazioni operanti nel Comune, suddiviso per settori d’intervento, al quale si accede su domanda corredata dal proprio statuto e dall’atto costitutivo.
  2. L’iscrizione al predetto Albo è consentita previa verifica da parte del Comune nei confronti delle associazioni o altre forme associative dei seguenti elementi:
  • finalità;
  • strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
  1. Pertanto, le associazioni iscritte all’Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • perseguimento di pubbliche finalità;
  • eleggibilità delle cariche;
  • volontarietà dell’adesione e del recesso degli associati;
  • assenza dei fini di lucro;
  • pubblicità degli atti e dei registri.
  • prova di avere svolto attività nell’anno precedente alla richiesta di accesso.
  1. L’iscrizione all’Albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune

Art. 55 – Contributi alle associazioni

  1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
  2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale. L’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione  dovranno essere stabilite in apposito regolamento.
  5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

E’ stato abrogato, inoltre, l’articolo 93 comma terzo che vietava la nuova modifica entro un anno. Emendamento presentato dalle minoranza.

 

Foto logo: profilo Fb Città di Pontecorvo.