Politica

Pontecorvo -Aumento Tari: lettera aperta di Ivan Caserta al sindaco

di Ivan Caserta

in relazione all’avviso di pagamento della TARI anno 2017, rimessa dalla TRE ESSE ITALIA S.r.l., gestore dei tributi del Comune di Pontecorvo, a tutti i “Gentili Contribuenti”, al di là dell’aspetto sociale ed economico, che pur dovrebbe essere compito dell’amministrazione comunale tutelare e difendere, ritenendo di dubbia legittimità le nuove tariffe della Tari anno 2017, determinate in forza della delibera di consiglio del 30.03.2017 n.12, approvata con i soli voti della maggioranza, quanto segue rileva.
Da quanto esternato dal Sindaco, Dott. Anselmo Rotondo, in una prima dichiarazione, la indifferibilità e necessità di procedere agli aumenti del 40% è dovuta a debiti pregressi ed imputabile al personale amministrativo dell’epoca.
Invero, nella suddetta delibera, viene affermato che l’imposta unica comunale (I.U.C.), istituita nell’anno 2014, si basa sia sui servizi individuali TASI che sulla TARI, quest’ultima destinata a finanziare l’integrale copertura del servizio.
La delibera di approvazione della TARI, espressamente, dichiara che con riferimento alla TARI la disciplina dettata dalla Legge 147/2013, delinea l’applicazione dall’anno 2014 dell’analogo tributo TARES e, si aggiunge, che ai sensi dell’art. 1 della Legge 147/13, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe TARI, “nel termine fissato da norme statali”.
Nella delibera di cui sopra viene allegata la scheda di determinazione dei costi sostenuti per la determinazione del servizio TARI, oltre alla singolare voce debiti FB SAF di € 183.239,00 di cui € 100.000,00 per quote inesigibili.
Il deliberato aumento del 40% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, caricata sui cittadini è, a parere del sottoscritto, illegittima per i seguenti motivi:
1)E giurisprudenza pacifica che i Comuni possono modificare le aliquote dei tributi di propria competenza; tale facoltà è esercitabile solo entro il termine per l’approvazione delle tariffe e di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Detto strumento, comunque, obbliga i Comuni, ad imputare i maggiori costi all’esercizio ai quali si riferiscono ovvero, dette componenti, devono essere imputate come sopravvenienze passive.
Eventuali perdite, devono essere a carico del soggetto gestore, nel caso specifico per l’anno di riferimento al Comune di Pontecorvo, anche perchè non vi è nessuna continuità, delle relative tasse di smaltimento dei rifiuti, per gli anni di cui al provvedimento approvato, in quanto nel frattempo sono intervenuti, almeno due altri interventi legislativi, ciascuno dei quali ha disposto la soppressione del prelievo precedente.
Inoltre è diverso il presupposto impositivo tra la TARI e al TARES.
Pertanto, la nuova tassazione TARI non può nascere da oneri pregressi relativi a crediti non incassati, originati da tributi risalenti nel tempo, che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nei quadri dei regimi normativi, attraverso adeguati accantonamenti, con la creazione del “Fondo rischi”, in quanto i crediti maturati sotto il previgente regime, si traducono in perdite definitiva a carico dell’Ente Gestore, in questo caso Comune di Pontecorvo.
E’ ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale della Corte dei Conti che consentire, ora per allora, all’Ente Comunale la quantificazione della tariffa, sulla precedente gestione, comporterebbe il trasferimento, sull’utenza attuale, di perdite che avrebbero dovuto gravare su una platea, almeno in parte di soggetti diversi, e non sugli attuali contribuenti e, conseguentemente, sul bilancio generale del Comune.
2)Altro punto, che il sottoscritto ritiene di dubbia legittimità, è di aver quantificato la somma di € 100.000,00, quale quota inesigibile.
La semplice qualificazione della suddetta somma, quale inesigibile, oltre ad essere in contrasto con Legge del 17.08.2012, n.134, che dispone che le perdite sui crediti devono essere inserite dai Comuni, all’interno del piano finanziario, relativo alla TARI, solo nel caso in cui il responsabile del tributo possa certificare, a seguito di apposita valutazione in forza di elementi certi e precisi, che la condotta di tentativo di recupero del credito sia stata impeccabile e che non ci sono ulteriori strumenti, per attivare l’incasso delle somme dovute e non versate.
L’aver semplicemente affermato che la somma di € 100.000,00, debba essere qualificata quale quota “inesigibile”, oltre ad essere in contrasto con tutta la normativa della Corte dei Conti, comporta un’alterazione del bilancio, che unitamente a quanto sopra specificato rende lo stesso, per così dire, inaffidabile.
In buona sostanza “l’operazione recupero” con ulteriore incarico alla TRE ESSE S.r.l., che in questa sede non si commenta, si concretizza in una traslazione, sui cittadini contribuenti, del pagamento di somme imputabili alla sola negligenza dell’amministrazione in carica, pur limitandomi, volutamente, a questi solo due aspetti.
Inoltre, a parere dello scrivente, l’aver il Sindaco prima imputato ai dipendenti comunali l’Aumento della TARI e poi, in altra dichiarazione, quale necessità di equilibri di bilancio è, dal sottoscritto, non volutamente commentata, al sol fine di evitare altre censure, sempre a parere del sottoscritto, di illegittimità .
Mi permetta il Sindaco, al quale confermo la mia stima quale persona, di dar seguito a quanto dichiarato sulla necessità “di cambiare passo e non di galleggiare”.
Io da parte mia, quale cittadino, non interessato alle schermaglie di piazza dei gruppi politici, ritengo mio dovere censurare quando di illegittimità rilevato negli atti amministrativi di questo Comune.

 Un cittadino, Tuo elettore