Piedimonte San Germano – Ricordo elettorale: il Tar lo rigetta. Ecco perchè
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 476/17, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta”. Così il Tar di Latina sul ricorso elettorale presentato da Ettore Urbano.
LA SENTENZA – Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. Con riguardo alla contestata validità di circa ottante schede relative alle operazioni di voto svoltesi nella sezione n. 5, la tesi del ricorrente è che i piccoli disegni raffiguranti figure geometriche all’interno del simbolo della lista n. 2 costituirebbero segni di riconoscimento e, pertanto, tali schede andrebbero annullate con conseguente ribaltamento del risultato elettorale posto che il ricorrente ha avuto solo 32 preferenze in meno del vincitore.
Sul punto, infatti, l’art. 64 del D.P.R. n. 570/60 prevede che “Sono nulli i voti contenuti in schede (…) “che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.
Ciò premesso, osserva il Collegio, però, che la censura non è sufficientemente circostanziata con riguardo al numero delle schede contestate e alla tipologia dei vizi.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio spiega che “Ai fini della nullità del voto come conseguenza della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 64 comma 2, T.U. approvato con il d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, è necessario che i voti contenuti nelle schede presentino scrittura o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Per la loro nullità occorre, infatti, che le schede contengano segni grafici tali che facciano concludere in modo incontrovertibile, non solo nel senso della loro obiettiva riconoscibilità, ma anche nel senso della loro soggettiva ordinazione al riconoscimento. In base al principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme di legge (ovvero tracciando un segno sull’apposito contrassegno), deve ritenersi valido tutte le volte in cui risulti chiara la volontà dell’elettore (univocità del voto) ed esso non sia, oltre ogni ragionevole dubbio, riconoscibile” (T.A.R. Lazio Roma sez. II 1 dicembre 2014 n. 12023).
Nel caso di specie, quindi, è lo stesso numero elevato di schede contenenti le espressioni indicate dagli appellanti ad escludere che possa essere identificato il singolo elettore (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5/7/2005, n. 3712).
L’infondatezza della censura riguardante i voti espressi nella Sezione n. 5 determina l’inammissibilità della censura rivolta ai voti espressi nella Sezione n. 3 per mancato superamento della prova di resistenza, atteso che l’eventuale accoglimento della stessa, riguardando solo 9 voti non sarebbe sufficiente a modificare il risultato elettorale.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.